Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 20 del 4-2-2005.htm
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2005 per i lavoratori domestici.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 4
Febbraio 2005
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 20
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ail
Consiglieri
di Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2005 per i lavoratori domestici.
SOMMARIO
:
Importo dei contributi .Coefficienti di ripartizione
Importo dei contributi dovuti per l'anno 2005 per i
lavoratori domestici
L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale
verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai
e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2003 - dicembre 2003 ed il periodo
gennaio 2004 - dicembre 2004 è risultata del 2%.
Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di
retribuzioni su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2005 per i
lavoratori domestici.
Si fa presente, inoltre, che l’aliquota contributiva per i
lavoratori domestici non soggetti al contributo CUAF, è aumentato di 0,50
punti percentuali come previsto dall’art. 27, comma 2-bis, della legge 28
febbraio 1997, n.30.
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2005 AL 31 DICEMBRE 2005
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
comprensivo quota CUAF
Senza quota
CUAF
(1)
Fino a €
6,59
Oltre € 6,59
fino a
€ 8,04
Oltre € 8,04
€ 5,84
€ 6,59
€ 8,04
€1,27 (0,28)
(2)
€1,43
(0,31)
(2)
€1,74 (0,38)
(2)
€1,14
(0,28)
(2)
€1,29 (0,31)
(2)
€1,57
(0,38)
(2)
Orario lavoro superiore a 24 ore settimanali
€ 4,25
€
0,92
(0,20)
(2)
€
0,83 (0,20)
(2)
(1
)
Il contributo CUAF (Cassa
Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra
coniugi e tra parenti o affini entro
il terzo grado conviventi.
(2)
La cifra tra parentesi è
la quota a carico del lavoratore.
Coefficienti di ripartizione
I
coefficienti di ripartizione sono indicati nella tabella che segue nella
pagina successiva
.
LAVORATORI DOMESTICI
Coefficienti
di ripartizione - Dal 1° gennaio
2005 al 31 dicembre 2005
LAVORATORI DOMESTICI LAVORATORI
DOMESTICI
GESTIONE
CON
CUAF
SENZA CUAF
ALIQUOTE
COEFFICIENTI
ALIQUOTE
COEFFICIENTI
F.P.L.D. 17,1275%
0,790378
15,9075% 0,812851
D.S. 2,3125%
0,106714 2,1525% 0,109990
C.U.A.F.
0,4800%
0,022151
MATERNITA'
0,2400% 0,011075
0,0000% 0,000000
INAIL
1,31% 0,060452
1,31% 0,066939
Fondo
garanzia
trattamento
fine
rapporto
0,20
0,009230
0,20% 0,010220
TOTALE 21,6700%
1,000000 19,5700% 1,000000
Il Direttore Generale
Crecco
Nota: in base al
D.Lgs. 446/1997
, per effetto dell'introduzione
dell'IRAP, a partire
dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell'1,66% ed
il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più dovuti
. A seguito
dell'art. 3, c.1 e 3 della
L. 23/12/1998 n. 448
, a decorrere
dall'1/1/2000
sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc
. A seguito dell'art. 45 c.
3 del
D.Lgs. n. 286/1998
(Testo Unico sull'immigrazione), a decorrere
dall'1/1/2000
viene soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore
,
destinato al Fondo di rimpatrio. L'art. 49 della
L. n. 488/1999
dispone,
dal 1° luglio 2000 fino al 31 dicembre 2001, una riduzione
del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di
lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali
. Tale riduzione resta
confermata dall'art. 43 della
L. 28/12/2001 n. 448
(Legge finanziaria
2002).
L'art.120 della
L. 23/12/1999 n. 388
riconosce ai datori di
lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del
contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto
in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere
sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi
di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura
inferiore a 0,8 p.p.).